AssoAmbiente

News

002/2020/NE

Le istituzioni europee stanno lavorando alla definizione di un metodo di calcolo del tasso di riciclo secondo quanto previsto dalla nuova direttiva quadro sui rifiuti, che prevede anche un tasso di perdita medio (average loss rate) per i rifiuti selezionati, in base alla loro tipologia, secondo quanto di seguito specificato.

In breve, secondo la Direttiva, il tasso di riciclo per i rifiuti urbani può essere misurato:

  • in ingresso alle operazioni di riciclo con un particolare metodo di calcolo e punto di misura per i vari flussi di rifiuti, così come definiti nella Decisione (UE) 2019/1004 (vd. circolare associativa n. 167/2019);
  • in uscita dagli impianti di selezione: in questo caso, il peso dei rifiuti urbani riciclati può essere misurato all'uscita di qualsiasi operazione di selezione a condizione che:
  1. tali rifiuti vengono successivamente riciclati;
  2. il peso di materiali o sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti il riciclo e che non vengono successivamente riciclati non sia considerato nel peso dei rifiuti dichiarati come riciclati.

La Direttiva prevede che sarà compito degli Stati membri istituire un sistema efficace di controllo della qualità e tracciabilità dei rifiuti urbani per garantire che siano soddisfatte le condizioni previste nella Direttiva stessa.

Per garantire l'affidabilità e l'accuratezza dei dati raccolti sui rifiuti riciclati, il sistema può prevedere registri elettronici, specifiche tecniche per i requisiti di qualità dei rifiuti selezionati o un tasso di perdita medio (average loss rate) per i rifiuti selezionati in base alla loro tipologia. Il tasso di perdita medio è utilizzato solo nei casi in cui non è possibile ottenere dati attendibili in altro modo e va calcolato sulla base della metodologia stabilita dalla Commissione europea con atto delegato.

La Commissione ha quindi avviato i lavori per la definizione della metodologia di calcolo del tasso di perdita medio e lo scorso dicembre ha presentato, nel corso di un incontro con i vari stakeholder tra cui FEAD ed EuRIC (Associazioni europee di riferimento per gli operatori del settore a cui aderisce FISE), una prima bozza di atto delegato invitando appunto gli operatori a formulare osservazioni sul metodo prescelto, con l’obiettivo di giungere alla sua adozione entro i mesi di marzo/aprile 2020, affinché possa entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2021.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come, per alcuni flussi, la presenza di standard (es. EN 643 per la carta) potrebbe semplificare il lavoro mentre per altri (es. plastica e metalli), in considerazione della loro diversità e modalità di raccolta, trattamento e utilizzo finale, la definizione di un tasso di perdita medio potrebbe risultare più complesso.

Diverse e significative difficoltà sono state evidenziate dagli operatori, nel corso dell’incontro, per quanto riguarda la determinazione del tasso di perdita medio e la comprensione della complessità del sistema di riciclo. Tra le principali criticità riscontrate nel sistema proposto dalla Commissione, si evidenzia:

  • il calcolo dell'input nelle operazioni di riciclo, definito per alcuni flussi come input negli impianti di produzione (vd. allegato I della Decisione (UE) 2019/1004), sarà molto difficile da attuare vista l'impossibilità di risalire all'origine dei rifiuti, una volta selezionati, distinguendo tra rifiuti urbani domestici e rifiuti da attività industriali e commerciali (speciali);
  • il calcolo dell'output dagli impianti di selezione, con o senza tasso di perdita medio, sarà estremamente complesso da attuare, soprattutto in ragione degli ostacoli amministrativi con riferimento ai flussi per i quali non è possibile usare i tassi di perdita definiti negli standard e usati comunemente.

In considerazione dei possibili impatti che l’adozione del calcolo del tasso di perdita medio potrebbe avere sugli impianti di selezione dei rifiuti urbani, nonché sugli impianti di riciclo, siamo a chiederVi di prendere visione del file allegato (Criticità ALR, in inglese) contenente, evidenziati in giallo, gli aspetti più critici della proposta della Commissione ed inviare al Dott. Cesaretti (e-mail d.cesaretti@fise.org), entro il prossimo 16 gennaio 2020, eventuali commenti e osservazioni che verranno utilizzati per definire la posizione associativa da trasmettere a FEAD ed EURIC, che stanno seguendo il tema con la Commissione europea.

In attesa di un vostro riscontro, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 07.01.2020
Documenti allegati

Recenti

02 Dicembre 2024
FEAD NEWSLETTER N° 197 – 02 DECEMBER 2024
Newsletter FEAD dicembre 2024
Leggi di +
02 Dicembre 2024
Webinar ALBO Gestori Ambientali su “Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in Italia” – 10.12. 2024
L’Albo Nazionale gestori ambientali ha organizzato per il giorno 10 dicembre 2024 dalle ore 11 alle ore 13 il webinar “Il trasporto transfrontaliero dei rifiuti in Italia” ...
Leggi di +
02 Dicembre 2024
Risposta MASE a interpello su classificazione termovalorizzatori
Il MASE ha risposto all’interpello 22 novembre 2024, n. 214095 della Regione Emilia Romagna precisando che spetta all'Autorità competente, quando autorizza un impianto di trattamento di rifiuti speciali tramite incenerimento, classificare l'operazione come attività di smaltimento ...
Leggi di +
02 Dicembre 2024
Risposta MASE a interpello su riempimento dei vuoti derivanti dall’attività estrattiva
Il MASE ha risposto all’interpello 22 novembre 2024, n. 214496 in merito alla possibilità di utilizzare i materiali provenienti dalla lavorazione del travertino (fanghi e pezzame) per la ripiena dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva.
Leggi di +
02 Dicembre 2024
Risposta MASE a interpello su ammissibilità rifiuti sottocategorie discariche
Secondo il MASE gli Enti locali hanno un ampio margine di discrezionalità nello stabilire le caratteristiche dei residui che possono essere conferiti in alcune tipologie di discariche per rifiuti non pericolosi.
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL